LND/CR SICILIA - COPPA ITALIA - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - Fotoracconto di Cannici Giacomo

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LND/CR SICILIA - COPPA ITALIA - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Fotoracconto di Cannici Giacomo - Alia Pubblicato il 05/09/2018
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La Partinicaudace, per avere impiegato nella gara di Coppa Italia contro l`Alba Alcamo un calciatore in pendenza di squalifica , perde la gara a tavolino dopo decisione del Giudice Sportivo.
NOTE DAL COMUNICATO UFFICIALE N°48 DEL 4 SETTEMBRE 2018 LND/CR SICILIA.
Ecco le motivazioni deliberate dal C.U. n°48 del 4 Settembre 2018.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 9/2018 PARTINICAUDACE - ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.
2-0; Reclamo Alba Alcamo
Con reclamo ritualmente proposto la Società Alba Alcamo chiede l`assegnazione della perdita della gara alla Società Partinicaudace avendo quest`ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Rinaudo Claudio in pendenza di squalifica;
Esaminati gli atti ufficiali ed effettuati i necessari accertamenti, si rileva che la Società Partinicaudace ha effettivamente utilizzato nella gara in epigrafe il suddetto Rinaudo Claudio, in pendenza di squalifica dovendo ancora scontare una delle due gare comminategli, una delle quali come sanzione aggiuntiva, allora tesserato per la Società Don Bosco Partinico, in relazione alla gara Sporting Priolo/Don Bosco Partinico, Coppa Italia di Promozione, del 17/01/2018, provvedimento pubblicato sul C.U. nº 244 del 17/01/2018, squalifica peraltro riportata, quale sanzione residua da scontare nella presente stagione sportiva, sul C.U. nº 25 del 3/08/2018;
Che, a seguito di ciò, il suddetto calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto;
Per quanto sopra;
Visto l`art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Alba Alcamo, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Partinicaudace la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Rinaudo Claudio, Società Partinicaudace;
Di infliggere al sig. Tinervia Mario, dirigente accompagnatore Società Partinicaudace, l`inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 25/09/2018;
Di escludere la Società Partinicaudace dal prosieguo della manifestazione giusto l`art. 5 del Regolamento della stessa pubblicato sul C.U. n. 31 del 10/08/2018.

 




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