Pubblicizzazione dei
nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a
seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2018
(ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni).
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 è
stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle
Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato
completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni
colturali nell’anno 2018.
L’aggiornamento
delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca
dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese,
nell’anno 2018, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.
Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate1 sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del
Comune di competenza, nonchè presso la sede dell’Ufficio Provinciale -
Territorio Palermo sito in via Vaccarini civ.3 , dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
In caso di incoerenza -
I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento
possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta
non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della
presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione.
1
Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi
catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la
qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi
dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.