Voci Siciliane

CENTANNI GIUSEPPE CENTANNI GIUSEPPE Pubblicato il 18/12/2012
E alla fine arriva Tares: 
la nuova Tassa sui Rifiuti

Gennaio 2013

E alla fine arriva Tares: la nuova Tassa sui Rifiuti Gennaio 2013

E alla fine arriva Tares: la nuova Tassa sui Rifiuti Gennaio 2013: era questa la data inizialmente fissata (anche se un emendamento presentato ieri vorrebbe posticiparne ad aprile l`inizio) per l’avvio della nuova tassa sui rifiuti che si chiamerà Tares a andrà a sostituire la vecchia Tarsu. Che cos’è la Tares? Questo tributo, previsto già un anno fa dal Decreto Salva-Italia(con un apposito incremento studiato ad hoc, pari a 30 centesimi per metro quadrato), servirà anche per finanziare i cosiddetti “Servizi indivisibili” prestati dagli Enti Locali, vale a dire quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. Un esempio di servizio indivisibile è rappresentato dall’illuminazione pubblica o dalla manutenzione delle strade pubbliche. Servizi di cui indubbiamente beneficiamo tutti, ma per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro. Chi è tenuto al pagamento della Tares? Non è necessario essere proprietari di una casa per essere annoverati tra i soggetti obbligati al versamento del nuovo tributo. La nuova Tares, infatti, colpirà tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzeranno un bene immobile. Quali sono i termini di versamento? Per l’anno 2013, l’importo totale sarà suddiviso in 4 rate con scadenze prefissate nei mesi di gennaio, aprile, giugno, dicembre. In riferimento ai termini di scadenza, non sembra essere contemplata alcuna possibilità di variazione da parte degli Enti Locali, ma dal 2014 sarà possibile effettuare il versamento totale in un’unica soluzione con scadenza a giugno. Sì, ma quanto ci costa? In prima battuta, è d’obbligo chiarire subito che sarà sicuramente più onerosa della vecchia Tarsu e della Tia, poiché dovrà assolvere ad una triplice funzione: infatti, oltre a coprire l’importo delle attuali tasse per i rifiuti, la Tares dovrà anche garantire la totale copertura dell’onere sostenuto per l’annesso servizio e assicurare un introito aggiuntivo pari a 30 centesimi a metro quadrato per finanziare i servizi indivisibili. Per quest’ultimo aspetto, si deve precisare che l’incremento dei 30 centesimi potrà essere innalzato dai comuni fino a 10 centesimi in più. In buona sostanza, le prime tre rate del 2013 (gennaio, aprile e giugno) saranno calcolate considerando l’incremento di 30 centesimi a metro quadrato. Sulla rata di dicembre, invece, ci sarà la resa dei conti con rispettivi conguagli, laddove i vari comuni decidessero di applicare l’aumento unitario di 10 centesimi per ogni metro quadrato. Un meccanismo semplice dunque e, a guardar bene, nemmeno così sconosciuto. Analizzandolo attentamente, infatti, ci si rende conto che quest’ultimo ricorda molto il procedimento operativo attuato per l’Imu e non è l’unico punto in comune che la Tares condivide con l’ormai ben nota imposta. Ma per completare la “carta d’identità” del nuovo tributo mancano ancora alcuni tasselli: a sciogliere almeno due grossi nodi in materia ci ha pensato il pacchetto di emendamenti sulla fiscalità locale, presentato venerdì 14 dicembre 2012 al disegno di Legge Stabilità. In particolare, quale base imponibile bisogna prendere in considerazione? Un primo problema risolto dal pacchetto, individua la base imponibile su cui applicare l’aliquota percentuale Tares. Le disposizioni originarie contenute nel Decreto Salva-Italia, infatti, prevedevano che la Tares fosse applicata prendendo a base imponibile l’80% della superficie catastale del bene immobile. All’applicazione della norma, cosi come in origine prevista, si poneva il problema della mancanza di questo dato da parte degli Enti Locali, e ciò rendeva il tributo inapplicabile. Il pacchetto di emendamenti del 14 dicembre 2012, quindi, risolve il problema, prevedendo l’applicazione del tributo sulle basi imponibili attualmente ritenute valide per il calcolo delle attuali imposte sui rifiuti vigenti (Tarsu e Tia). Non è una soluzione definitiva, bensì è da intendersi come una valida alternativa da utilizzare fino al momento in cui i Comuni non saranno messi nella condizione di poter accedere alla banca dati del Catasto. Sì, ma come si paga la Tares? Un ulteriore intervento chiarificatore è stato effettuato sulle modalità di pagamento del nuovo tributo. Così come è già stato detto in precedenza, nelle modalità di versamento di acconti e saldo e anche nelle modalità di pagamento contemplate, si può notare una similitudine con l’Imu. Un’altra novità assoluta, consiste nel fatto che, (così come per l’Imu) anche la Tares, potrà essere versata utilizzando il modello F24 o il bollettino postale. In particolar modo, la possibilità di pagare mediante F24 è molto importante, poiché questo riconosce al contribuente la possibilità di eseguire compensazioni tra importi fiscali a credito e importi fiscali a debito. A chi è spetta la gestione dei dati utili per l`applicazione del Tributo? La risposta più logica sarebbe ai comuni, tra l`altro l’unica prevista in origine. In realtà, ciò presupporrebbe un tour de force da parte degli Enti Locali, al fine di creare una banca dati idonea a consentire la regolare applicazione del tributo; banca dati – manco a dirlo – attualmente inesistente. In considerazione di ciò, quindi, ai fini di una corretta gestione della nuova imposta, è stata data piena facoltà ai Sindaci di delegare la gestione dei dati alle Società che attualmente si occupano dell’incasso della Tarsu o della Tia.

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