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GUCCIONE MARCO GUCCIONE MARCO Pubblicato il 23/02/2010
Il diritto d`autore : che cosa è ?

Il diritto d`autore : che cosa è ?

Spesso sentiamo parlare di diritto d`autore e copyright. Queste parole sono presenti in ogni ambito: dal cinema alla letteratura, dal design alla musica, dall`abbigliamento ai marchi alimentari, e ovviamente online. Eppure, non sempre è ben chiaro che cosa significhi dire tutti i diritti riservati. Parliamone insieme per capire meglio di che cosa si tratta.

Wikipedia ci dà una definizione chiara del diritto d`autore.

Il diritto d`autore è la posizione giuridica soggettiva dell`autore di un`opera dell`ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d`autore).

In parole povere, questo significa che questo diritto d`autore è il diritto che viene riconosciuto ad un autore per quanto riguarda la paternità sulle proprie opere e creazioni.

Il copyright, invece, è una cosa leggermente diversa: con copyright si intende l`insieme delle normative sul diritto d`autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense. Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo ad indicare le norme sul diritto d`autore vigenti in Italia, da cui in realtà il copyright differisce sotto vari aspetti. ? solitamente abbreviato con il simbolo ?. (Wikipedia)

Se il Copyright è inteso in Italia come l`insieme delle norme sul diritto d`autore vigenti in Italia, avviciniamoci al diritto d`autore italiano per capirci qualcosa di più.

Il diritto d`autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Codice Civile. La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le opere dell`ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all`architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le seguenti opere:

* le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
* le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
* le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
* le opere della scultura, della pittura, dell`arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
* i disegni e le opere dell`architettura;
* le opere dell`arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
* le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
* i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell`autore (restano esclusi dalla tutela accordata dalla suddetta legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso);
* le banche di dati di cui al secondo comma dell`articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto);
* le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
* le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che abbiano carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico (ad esempio, le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protetti come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d`autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte);
* senza pregiudizio dei diritti esistenti sull`opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell`opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell`opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Bene, ora ci siamo fatti un`idea di che cosa è il diritto d`autore. Quello che ci interessa sapere ora è: come si applica il diritto d`autore ad un`opera? Non occorre seguire alcuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto d`autore su un`opera. Il diritto d`autore viene applicato automaticamente all`opera stessa all`atto della sua creazione da parte dell`autore, quale particolare espressione del suo lavoro intellettuale.

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