Valledolmo: Disputa amorosa per una ragazza del paese.
VALLEDOLMO. Aveva avuto la peggio nella ?disputa? amorosa per una ragazza del
paese. Così, per vendicarsi, ha sostituito nell?auto del suo ?diretto avversario? un contrassegno assicurativo in corso di validità con un altro scaduto e relativo ad un?autovettura di proprietà di una terza persona. Un
gesto, però, che a C.S., quarantenne di Valledolmo , è costato una denuncia per furto aggravato dal quale, dopo circa un anno, è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese perché il ?fatto non costituisce
reato?. I fatti risalgono ad una notte di aprile dello scorso anno quando C.S., dopo avere assistito alle effusioni che la ragazza si era scambiato con un giovane del paese, ha perso le staffe decidendo di mettere in atto il suo piano. Così, approfittando dell?auto lasciata incautamente aperta, vi si è introdotto e ha
sostituito il contrassegno valido con un altro scaduto in modo da arrecargli
danno in occasione di un controllo da parte delle forze dell?ordine.
Il proprietario dell?autovettura, però, ha scoperto il tranello e ha denunciato il fatto ai carabinieri della caserma cittadina, indicando C.S. come il sospettato numero uno e possibile autore del furto del contrassegno
assicurativo, proprio a causa della gelosia e dell?ostilità che l?uomo nutriva nei suoi confronti. Il racconto del giovane ha fatto scattare i controlli dei carabinieri che si sono recati nell?abitazione di C.S. per effettuare una
perquisizione. Alla vista dei militari, l?uomo ha immediatamente espontaneamente consegnato il contrassegno assicurativo asportato, ammettendo i fatti.
Nel corso del dibattimento, C.S. ha giustificato il proprio gesto asserendo di aver voluto fare uno scherzo al contendente, soprattutto perché del
contrassegno sottratto non sapeva che farsene?. A conclusione dell?istruttoria,
accogliendo la tesi del difensore, l?avvocato Luigi Favari, suffragata da diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, il giudice termitano ha
assolto l?imputato dal reato contestatogli, ?poiché ? si legge in motivazione ?
la sottrazione di un oggetto fatta con intento puramente scherzoso non integra l?ipotesi di furto, in quanto l?intento ioci causa, essendo incompatibile con la finalità di trarre profitto, esclude il dolo specifico richiesto per la
sussistenza di tale reato?. (*AZ*) Antonello Zimbardo