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CONCIALDI RINO CONCIALDI RINO Pubblicato il 26/06/2010
Montemaggiore belsito: Illeggittimo il provvedimento di trasferimento del veterinario Serafino Militello

Montemaggiore belsito: Illeggittimo il provvedimento di trasferimento del veterinario Serafino Militello


MONTEMAGGIORE BELSITO. E? illegittimo il provvedimento di trasferimento ad altra sede del medico veterinario Serafino Militello, dipendente del servizio veterinario di  Termini Imerese e residente a  Montemaggiore Belsito , disposto dal direttore sanitario del settore Sanità pubblica veterinaria dell?Asp 6, Rosalia Spallina, e del capo settore Paolo Giambruno.
La decisione è stata assunta dal giudice del lavoro del tribunale termitano, Roberto Rezzonico, che nei giorni scorsi ha emesso sentenza di condanna ai danni dell?Azienda sanitaria provinciale, costretta ora a rifondere al ricorrente sette mila euro, il 50 per cento delle spese di lite, che ammontano complessivamente a 2.400 euro, e la compensazione della restante parte. La decisione dei funzionari dell?Asp 6 venne adottata il 27 luglio del 2000, giorno in cui il dipendente rientrò in servizio dopo un periodo di sospensione perché rinviato a giudizio nell?ambito di un procedimento penale che lo ha visto coinvolto in un presunto giro di macellazione di capi infetti da brucellosi e tubercolosi. In particolare, il veterinario venne accusato di aver violato le norme sul procedimento per l??eradicazione? delle malattie infettive al fine di favorire alcuni allevatori. Nella prima fase, venne sottoposto per un breve periodo alla custodia cautelare. La sospensione dal servizio di Militello si protrasse anche dopo la revoca della misura restrittiva, considerato che il tribunale del riesame di Palermo disponeva l?interdizione dal servizio per altri 60 giorni. Fu allo scadere di tale termine che Serafino Militello si presentò in ufficio per riprendere servizio. Ma la stessa mattina si vide recapitare ?brevi manu? la lettera di trasferimento nella sede di Lercara Friddi. ?Per motivi di opportunità? - si legge nella missiva.
Secondo il dipendente, ?la disposizione era illegittima perché emanata da un organo non competente e, comunque, non collegiale? e, fra l?altro, ?si appalesa del tutto sanzionatoria - recita il testo dell?impugnazione - e, come tale, emanata non nelle forme previste dal Ccnl?. La vicenda finì in tribunale e oggi, dopo dieci anni, la promulgazione della sentenza. ?Non risulta che i ?motivi di opportunità? - si legge nel provvedimento giurisdizionale ? siano stati mai previsti da norme giuridiche o contrattuali collettive quali legittime ragioni di trasferimento di un dipendente sottoposto a procedimento penale?. (*AZ*) Antonello Zimbardo

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