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COMUNE DI ALIA COMUNE DI ALIA Pubblicato il 08/05/2020
DALL`11 E FINO AL 17 MAGGIO CONSENTITA LA VENDITA AGLI AMBULANTI FUORI SEDE.

DALL`11 E FINO AL 17 MAGGIO CONSENTITA LA VENDITA AGLI AMBULANTI FUORI SEDE.

E` consentita la vendita al dettaglio su aree pubbliche dei soli generi alimentari anche per gli ambulanti fuori sede, purché venga evitato ogni forma di assembramento, il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all’uso costante di mascherina e all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

leggi Ordinanza N. 40 del 08 maggio 2020

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL`EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL`ART. 50 DEL TUEL. MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 04.05.2020 (ORDINANZA/2020/40/08-05-2020) Ordinanza N. 40 del 08-05-2020   IL SINDACO del Comune suddetto: CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; VISTA la Delibera del Consiglio dei ministridel 31 gennaio2020, conla quale èstatodichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all`insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTI i Decreti Legge fin qui adottati in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell`emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute fin qui adottate in materia di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” VISTI i DPCM fin qui adottati in materia di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in ultimo quello del 26 aprile 2020; VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana contenente misure specifiche di attuazione del DPCM 26 aprile 2020”; VISTA la Circolare prot. n. 16255 del 3 maggio 2020 a chiarimento dell’art. 8 dell’Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana, in materia di “attività sportiva”; VISTA la Circolare n. 13 del 6 maggio 2020, emanata dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, a chiarimento della citata Ordinanza 18/2020; RICHIAMATE: - l’Ordinanza Sindacale n.13 del 17 marzo 2020 conla quale si stabili va il divieto dell’attività di commercio in forma itinerante su tutto il territorio comunale di operatori provenienti dagli altri comuni fino alla data del 3 aprile 2020; - l’Ordinanza sindacale n. 15 del 25 marzo 2020 con cui si stabiliva la limitazione oraria all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate; - l’Ordinanza Sindacale n.26 del 15/04/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 maggio 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate; - l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 23/04/2019 predisposta in esecuzione dell’Ordinanza n. 17 del 18/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana; - l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 04/05/2020 predisposta in esecuzione dell’Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana; VISTO l`art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che recita …. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all`urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degradodel territorio, dell`ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l`adozione dei provvedimenti d`urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenzaoassistenza, spetta alloStato oalleregioniin ragione della dimensione dell`emergenza e dell`eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali""""; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all`art .117 (Interventi d`urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente localele ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l`adozionedei provvedimentid`urgenza, ivicompresa la costituzionedi centri eorganismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alleregioniin ragionedella dimensione dell`emergenzae dell`eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”; VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000; ORDINA A seguito dei chiarimenti di cui alla Circolare n. 13 del 6 maggio 2020, emanata dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, a chiarimento della citata Ordinanza 18/2020 e ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 4 maggio 2020 dall’11 e fino al 17 maggio 2020, stabilire quanto segue: - è consentita la vendita al dettaglio su aree pubbliche dei soli generi alimentari anche per gli ambulanti fuori sede, purché venga evitato ogni forma di assembramento, il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all’uso costante di mascherina e all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante DI DISPORRE la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a: - Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa.interno.it) - Presidente della Regione Siciliana (segreteria.generale.regione.sicilia.it) - Ufficio.stampa.presidenza.regione.sicilia.it); - Protezione Civile Regionale: (dipartimento.protezione.civile.regione.sicilia.it) - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa28549.carabinieri.it); - Comandante della Polizia Municipale (vincenzo.lamendola54.it); DI DISPORRE la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Interventi straordinari e di emergenza” e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge; DI RENDERE NOTO che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi. Dalla Residenza Municipale, lì 08-05-2020                                                                                  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

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