Voci Siciliane

CANNICI GIACOMO CANNICI GIACOMO Pubblicato il 30/09/2020
LEGA SERIE A - LND/CR Sicilia  ECCELLENZA A

LEGA SERIE A - LND/CR Sicilia ECCELLENZA A

Recuperi : Gare e Arbitri del 30 Settembre 2020 - LEGA SERIE A / LND/CRS ECCELLENZA A 1^ CATEGORIA /B  Inizio campionato 3 e 4 Ottobre 2020 NOTE DAL C.U. 90 DEL 30/09/2020  LND/CR SICILIA  Campionato di Promozione Modifiche al Programma Gare Girone A
Masterpro Calcio/ CUSN Caltanissetta del 3.10.20 ore 15.00 a seguito accordo società giocasi domenica 4.10.20 ore 15.00
Citta di Carini/S.C.Mazarese .2 del 4/10/20 ore 14:45 a seguito concomitanza Coppa Italia Serie C Femm.le  posticipata ore 17:30 Campionato di Prima Categoria Modifiche al Programma Gare Girone B
Bagheria Citta Delleville/Real T Bellaville del 4/10/20 ore 15:30 a seguito accordo società giocasi alle ore 12:30

 

PROMOZIONE GIRONE A GARE DEL 20/ 9/2020 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 20/ 9/2020 PARTINICAUDACE - KAMARAT
0-0; Ricorso Kamarat
Con ricorso ritualmente proposto la Società Kamarat segnala la posizione irregolare del calciatore M., impiegato dalla Società Partinicaudace sebbene squalificato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore M., impiegato dalla Società Partinicaudace, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara, non scontata, con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 331 del 04/03/2020, in relazione alla gara del campionato di Promozione 2019/2020 Partinicaudace/Casteldaccia dell`1/03/2020, squalifica che andava scontata nella prima giornata di campionato della presente stagione sportiva;
A seguito di ciò il predetto non aveva titolo a partecipare alla gara di cui trattasi;
Pertanto, visto l`art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Kamarat, restituendo alla stessa il contributo per l`accesso alla giustizia sportiva di cui all`art.48, comma 2, del C.G.S., già versato nella misura di Euro 130,00;
Di infliggere alla Società Partinicaudace la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al calciatore M. Società Partinicaudace, una ulteriore giornata di squalifica;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Partinicaudace, la sanzione dell`inibizione fino al 15/10/2020.

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