
Tassa sui rifiuti solidi urbani, non dovuta per garage e cantine
La Commissione Tributaria Regio?nale con alcune sentenze ha stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta per i garage. Viene confer?mato che i locali accessori alle abi?tazioni come i ?garage?, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti so?lidi urbani.
Nello specifico evidenza l?avvocato del Codacons, Floriana Pisani, che ?il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o piu? vei?coli e quand?anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivi?no rifiuti. Inoltre il contribuente stes?so non ha l?onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato im?mobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti?.
?I giudici tributari di appello con le sentenze ? aggiunge il legale del Codacons ? hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell?uomo qua?le fattore di produzione di rifiuti urbani?.
In particolare, è stato affermato che ?essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per po?chissimo tempo (quello materiale di scendere dall?automezzo ricoverato, di chiudere la por?tiera e di serrare la porta di accesso, opera?zione quest?ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l?uomo non avrebbe neppure il tempo o l?opportunità di produrre ri?fiuti


